Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 70 - Comunicazione degli accordi di votoComunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all' IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L' IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione1. 2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate 2. 3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
[1] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |