Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 94 - Relazione sulla gestioneRelazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano1: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati; d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 2; f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate; i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione 3. [1] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. [2] Lettera inserita dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. [3] Comma inserito dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. Da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 6 settembre 2024, n. 125. InquadramentoPer il commento v. sub art. 101. |