Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 94 - Relazione sulla gestione


Relazione sulla gestione

 

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano1:

a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 2;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione 3.

[1] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007.

[3] Comma inserito dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. Da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 6 settembre 2024, n. 125.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 101.

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